Avv. Mignogna
NIENTE STORIE, QUELLO SCUDETTO E’ UN DIRITTO DELLA LAZIO
IL TEMPO DEL 24 MARZO 2017
L’AVV. MIGNOGNA: “NIENTE STORIE, QUELLO SCUDETTO È UN DIRITTO DELLA LAZIO!”
Egregio Direttore,
sento il bisogno di scriverle e di chiederle di pubblicare questa mia, dopo aver letto con un certo stupore i contenuti dell’articolo di un valente collega pubblicato sull’edizione di ieri del Suo quotidiano. Sono da sempre un pluralista convinto, sicchè ritengo giusto che un giornale a tiratura nazionale dia spazio anche a “voci” contrarie rispetto alla campagna di rivendicazione per l’ex aequo dello Scudetto 1914/15 a Lazio e Genoa. Quel che sorprende, in realtà, è che a battersi “contro” sia un collega dichiaratamente romanista e non già un legale con spiccate simpatie partenopee. Nella ricostruzione faziosa, parziale ed incompleta che ieri mio malgrado ho dovuto leggere, peraltro, sembrerebbero esser sfuggiti all’avvocato Mario Stagliano alcuni particolari di rilievo nient’affatto secondario. Il primo. Il Genoa è stato premiato nonostante l’ultimo turno del Girone Finale Settentrionale non si sia concluso soltanto per sua esclusiva responsabilità. Come correttamente riportato da “La Stampa” del 12 maggio 1915, infatti, i grifoni si rifiutarono di accettare la direttiva emanata dalla Figc per prevenire l’insorgenza bellica ed anticipare al 16 maggio 1915 l’ultimo match decisivo in programma contro il Torino (che vincendo li avrebbe potuti raggiungere e superare definitivamente in classifica). Il secondo. È vero che nel 1919 la Figc decretò d’ufficio il Genoa quale squadra vincente del campionato e che Torino ed Inter ancora in corsa per il titolo settentrionale proposero reclamo (la circostanza è incontestata e risulta dalle fonti). Ma è ancor più vero che se torinisti ed interisti si opposero allora a questa decisione, in realtà, per effetto del “ne bis in idem” certamente oggi non potrebbero ricorrere nuovamente avverso la medesima decisione. Con riguardo al (presunto) provvedimento di assegnazione dello Scudetto 1915 al Genoa, occorre dappoi doverosamente sottolineare come lo scrivente si sia premurato di chiedere all’attuale Figc se esistesse o meno agli atti federali copia della relativa richiesta genoana e della successiva ordinanza di attribuzione. La risposta, sul punto, è stata tranciante: negli archivi federali non esiste alcunché. Il terzo. L’avvocato Mario Stagliano erra allorquando afferma che la decisione dell’epoca non doveva esser notificata, sia perché com’è noto qualsivoglia provvedimento decisorio dev’esser sempre portato a conoscenza delle parti interessate (alla Lazio, al contrario, non pervenne nulla), sia perché non vi è prova alcuna che lo stesso sia stato formalmente inserito nel Bollettino Ufficiale dell’epoca. Il quarto. La storiografia ufficiale del calcio per decenni ha falsamente tramandato che il campionato della Lazio 1914/15 rimase definito sino alle fasi eliminatorie, mentre l’equipe che fa capo allo scrivente ha rinvenuto e documentato come i biancazzurri furono inconfutabilmente Campioni dell’Italia Centrale per effetto dei forfait all’ultima giornata del Girone Finale Centrale del Lucca contro la Lazio e del Roman contro il Pisa (come correttamente riportato da “L’Italia Sportiva del 17 maggio 1915). Il quinto. Tali scoperte sono avvenute a febbraio/marzo 2016, sono state immediatamente trasmesse nel fascicolo del procedimento attualmente pendente in Figc, giuridicamente costituiscono il c.d. “fatto nuovo” che legittima il riesame e l’ex aequo del titolo 1914/15 e sottraggono il contenzioso a qualsivoglia termine decadenziale e/o precrizionale. Il sesto. Costituisce fatto vero che l’originario testo della petizione promossa su Change.org era parzialmente diverso da quello ora online, ma è ancor più vero che il sottoscritto, man mano che fatti e documenti emergevano dal dimenticatoio, ha sempre provveduto a darne notizia tramite comunicati ufficiali ed a trasmettere il testo aggiornato ai competenti organi federali. Ogni diversa ricostruzione e/o interpretazione sul punto, ordunque, si palesa chiaramente faziosa, pretestuosa e strumentale. Arrivando ad affrontare il tema del Girone Finale Meridionale, altresì, occorre in primis precisare che Internazionale Napoli e Naples si sarebbero dovute sfidare in gare di andata e ritorno per stabilire chi avrebbe dovuto affrontare la squadra Campione dell’Italia Centrale per poi aver accesso alla Finalissima Nazionale. Ebbene, mentre risulta documentalmente provato che tale gara fu annullata per irregolarità di tesseramento di alcuni giocatori (come correttamente riportato da “L’italia Sportiva” del 3 maggio 1915), non vi è alcuna prova valida che tali gare (andata e ritorno) si siano effettivamente disputate e/o ridisputate come ex adverso artatamente sostenuto. Giova rimarcare, difatti, i due trafiletti della Gazzetta dello Sport acclusi alla presente: uno che dà atto del predetto annullamento (facendo riferimento al “Campionato dell’Italia Meridionale”) e l’altro che riporta testualmente: “Il Campionato Meridionale: Internazionale batte Naples 3 goals a 0. Scarso pubblico dato il caldo quasi estivo ha presenziato al primo match di Campionato, nuova edizione, giocatosi…”. Non vi è stato, pertanto, nessun errore grossolano e nessuna induzione all’errore da parte del sottoscritto nei confronti della Commissione dei Saggi, perché tali trafiletti, sol che lo si volesse, consentirebbero di evincere con evidenza palmare che: a) non è dato affatto sapere se il match giocatosi tra i due club napoletani fosse ascrivibile al campionato 1914/15 o più verosimilmente, vista l’imminenza del conflitto bellico, a quello successivo di nuova edizione (come indica il tenore letterale del testo); b) non è dato affatto sapere se tale partita sia stata giocata con ufficialità e successivamente omologata; c) non è dato affatto sapere se l’incontro giocatosi si riferisse al campionato nazionale di prima categoria o piuttosto a competizioni di categoria inferiore, che tutte le società erano solite disputare con le seconde e le terze squadre; d) non può sfuggire che quel che si vorrebbe far passare come l’incontro che avrebbe sancito la compagine campione meridionale, in ogni caso, sarebbe stato solo e soltanto il primo dei due di andata e ritorno programmati (lo precisa il trafiletto della Rosa: “…scarso pubblico dato il caldo estivo ha presenziato al primo match…”); e) non esiste alcuna traccia e/o documento che attesti l’eventuale disputa del match di ritorno (sempre che, per pura ipotesi scolastica, possa ritenersi disputato il match di andata) tra i due club napoletani, men che meno su qualsivoglia comunicato e/o bollettino ufficiale; e) con buona pace dell’avvocato Mario Stagliano, il titolo meridionale rimase vacante e conseguentemente la Lazio fu… Campione dell’Italia Centro-Meridionale! Il pur valente avvocato romanista omette completamente di evidenziare che, con efficacia tranciante, l’attuale Napoli non possiede lo stesso numero di matricola e di iscrizione alla Federcalcio, sicchè, quand’anche sussistessero (ipoteticamente parlando) elementi probatori a favore dei precedenti club napoletani, il Napoli non sarebbe legittimato onde reclamare alcunchè! Il tenace collega, altresì, erra nuovamente allorquando afferma che la Commissione dei Saggi non ha svolto indagini in proprio. Basta leggere la Relazione per rendersi conto che gli esperti nominati hanno svolto una compiuta istruttoria autonoma, finanche chiedendo documenti al Genoa e/o consultando proprie fonti, per rendersi conto che costituisce un vero e proprio falso storico l’affermazione che la commissione medesima si sia limitata a chiedere chiarimenti allo scrivente. Per concludere, la gran brutta storia è soltanto che ci sia ancora qualcuno che perda tempo a dileggiare una grande rivendicazione come quella portata avanti dal popolo biancazzurro, la memorie dei tantissimi eroi laziali caduti sul fronte austro/ungarico, la professionalità di legali quali lo scrivente che con cuore ed abnegazione lottano per le proprie battaglie (sportive e non) e l’elevatezza di illustri giuristi quali i saggi nominati che hanno espresso un parere inconfutabile circa la fondatezza delle ragioni sportive biancazzurre sul campionato 1914/15 e che, se passati ad altri incarichi giudiziari, forse lo hanno meritato proprio per la grande professionalità dimostrata nelle opportune sedi.
Avvocato Gian Luca Mignogna
Esperto in Diritto Civile e Diritto Sportivo
Patrocinante in Corte di Cassazione e presso le alte Magistrature dello Stato e dell’Unione Europea